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STATO AVANZAMENTO LAVORI
Se ti sei addentrato nel mondo degli incentivi fiscali promossi dal Decreto-legge Rilancio del 2020, sicuramente ti è giunta all’orecchio la parola SAL.
Che tu sia un cliente interessato alla materia o un cliente con dei dubbi sull’intricata disciplina, non ti preoccupare, in questo articolo ti spiegheremo in parole semplici che cos’è il SAL, chi lo redige e daremo risposta ad alcune delle domande più frequenti.
SAL: che cos'è?
Lo Stato Avanzamento Lavori è un documento tecnico-contabile che attesta l’avvenuta effettuazione di una determinata quantità di lavori. È utile sottolineare che non nasce nell’ambito del Superbonus110, ma è un documento esistente già da tempo sia per le commesse pubbliche che per quelle private (prevalentemente nell’ambito edilizio ed impiantistico).
Discostandoci infatti dagli incentivi fiscali, il SAL è possibile paragonarlo ad un atto contabile finalizzato al pagamento delle rate di una lavorazione. In questo specifico caso viene stipulato un “Contratto d’appalto a stato avanzamento lavori” che implica la suddivisione dei lavori da eseguire in fasi e che, al termine di ciascuna di esse, si corrisponda il relativo pagamento. Il pagamento così avviene in “rate” e in corso d’opera. Il SAL è approvato e sottoscritto sia da parte dell’impresa che da parte del committente finale dell’opera.
Come si redige?
La redazione del SAL deve rispettare regole precise e può essere compilato solo previa: misura delle opere realmente realizzate, redazione del libretto delle misure, compilazione del registro di contabilità e sommario.
Dopo aver verificato quanto sopra, è possibile procedere con la redazione che si dividerà nel frontespizio e nel contenuto vero e proprio.
Il frontespizio è da intendersi come la copertina del SAL e deve contenere:
- I dati anagrafici del committente
- La descrizione dei lavori
- Il luogo in cui sono stati eseguiti i lavori
- I dati relativi all’impresa esecutrice dei lavori
- L’ordine progressivo del SAL
- La data di riferimento per la redazione del SAL
- Gli estremi di approvazione e di registrazione
- I dati riassuntivi del programma e dell’andamento dei lavori
- I codici identificativi del prezzario (es. DEI) dell’opera
Il contenuto vero e proprio è costituito invece da un Computo Metrico.
SAL ed incentivi fiscali
Per quanto riguarda invece il mondo degli incentivi fiscali, è doveroso fare un discorso specifico. Il SAL, infatti, qualora si volesse usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura, diventa fondamentale.
Non essendoci attestazione di pagamenti, per poter verificare l’effettivo andamento e realizzazione dei lavori, il legislatore ha previsto il SAL come il punto di riferimento per poter ottenere le agevolazioni sopra citate.
Per la redazione del SAL ci si affida a tecnici abilitati con precise competenze che si assumono la responsabilità di asseverare i lavori realizzati.
Per quanto concerne il Superbonus110, la prima emissione del SAL deve avvenire al raggiungimento almeno della soglia del 30% dei lavori eseguiti. Solo a questa soglia il tecnico incaricato può procedere con l’asseverazione e caricarla sul portale dell’ENEA (ente incaricato del controllo e della gestione delle agevolazioni fiscali).
La legge prevede che nel caso del Superbonus110, non è possibile asseverare più di due SAL intermedi, oltre al SAL che attesta l’avvenuta fine dei lavori.
La tecnica adottata dai più per la suddivisione degli stati avanzamento lavori è:
- 1° SAL al 30% dei lavori eseguiti
- 2° SAL al 60% dei lavori eseguiti
- 3° SAL al 100% dell’intervento
Questo però è solo in linea di massima, ciò infatti non esclude la possibilità di fare diversamente purché si rispettino due regole ben precise: tra i due SAL deve esserci obbligatoriamente un 30% di differenza; ciascun SAL non potrà avere un valore inferiore al 30%.
Ciò significa che un tecnico asseveratore può anche produrre il 1° SAL al 46%, ma il secondo SAL dovrà essere del 76% delle lavorazioni eseguite. Caso invece non ammesso è il 1° SAL emesso al 42% e il 2° SAL al 18% (la cui somma porterebbe sì al 60% delle lavorazioni), ma il 2° SAL non raggiungerebbe la quota minima obbligatoria del 30%. Occorrerà pertanto che il 2° SAL sia del 72%.
Da notare che nulla vieta al tecnico di asseverare tutte le lavorazioni in un’unica soluzione del 100%.
LE DOMANDE PIÚ FREQUENTI
Come riportato dalla normativa di riferimento e dai chiarimenti arrivati dall’Agenzia delle Entrate, bisognerà procedere con due SAL differenti: uno relativo alla parte degli interventi rientranti nell’Ecobonus e uno relativo agli interventi di sisma bonus. Infatti è possibile leggere che “Qualora sul medesimo immobile siano effettuati sia interventi di efficienza energetica sia interventi antisismici, ammessi al Superbonus, la verifica dello stato di avanzamento dei lavori, è effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile”. È possibile anche constatare che, ai fini dell’asseverazione, le due tipologie di intervento richiedono differenti competenze tecniche e il rispetto di criteri e requisiti differenti. Pertanto, la verifica dello stato avanzamento dei lavori deve essere effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile.
Per poter procedere con il calcolo dello Stato Avanzamento dei Lavori, la base di calcolo non deve far riferimento al massimale di spesa ammesso alla detrazione, ma deve riferirsi all’ammontare complessivo delle spese riferire all’intervento.
Essendo tali spese dentro al bacino delle spese detraibili, rientrano anch’esse a pieno titolo nella base di calcolo per il raggiungimento delle percentuali del SAL. Tra queste spese tecniche e accessorie troviamo ad esempio: le spese tecniche per la progettazione e la DL; le spese per il rilascio delle asseverazioni e del visto di conformità; le spese per lo smaltimento dei materiali; gli oneri della sicurezza e quelli da versare al comune. Va comunque tenuto presente che la somma delle lavorazioni e delle spese tecniche-accessorie deve rispettare il limite massimo di spesa. L’eventuale eccedenza sarà a carico del committente che, è bene ricordarlo, non avrà possibilità di accedere ad altri ed eventuali bonus.
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